Le misure restrittive per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus impongono a tutti noi di restare in casa. Come ormai noto, è possibile uscire solo per comprovate ragioni lavorative, di salute e di necessità, come previsto dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono stati interrotti numerosi servizi non essenziali, come ad esempio i cinema, i ristoranti, le palestre, e tanti altri, tutto ciò in ragione della tutela della salute pubblica, messa a rischio dall’epidemia. Tra le attività chiuse a causa del Covid-19 ce ne sono alcune considerate più a rischio per le quali è meno probabile che la riapertura avvenga in tempi brevi e tra queste ci sono sicuramente le palestre, le piscine, e tutti i centri sportivi e campi sportivi (tennis, calcio, ecc).

Ma cosa succede agli abbonamenti già pagati?
Molte persone, in tempi precedenti alla diffusione del virus, hanno sottoscritto abbonamenti per poter usufruire di tali servizi con comodità durante l’anno, ma improvvisamente è intervenuto il “lockdown” totale a causa del coronavirus. Il cliente ha quindi pagato l’abbonamento ma non può ricevere una concreta erogazione della prestazione corrispondente. L’interruzione dell’attività delle palestre e degli altri centri sportivi è determinata da cause imprevedibili che si possono facilmente definire “di forza maggiore”, proprio per via del fatto che è attribuibile ad una calamità naturale, quale appunto il Covid-19.
Ci si domanda, perciò, se ci sia un modo per ottenere il rimborso degli abbonamenti in palestra già pagati non essendo stati in grado di godere del servizio. La risposta è simile per l’abbonamento alla palestra, l’abbonamento alla piscina o in altri centri sportivi (tennis, calcio, ecc).
Dal punto di vista giuridico la questione è inquadrabile nella cosiddetta “impossibilità sopravvenuta della prestazione” ma non si tratta di una impossibilità definitiva perché si presume che la palestra o il centro sportivo prima o poi riaprirà e quindi sarà nuovamente possibile usufruire dei servizi. Risultano quindi rilevanti per il caso di specie principalmente due norme, l’articolo 1256 e l’articolo 1464 del codice civile che portano a conseguenze parzialmente differenti.
L’art. 1256 c.c. regola il caso in cui l’impossibilità è temporanea, ossia quando le ragioni che impediscono di adempiere sono solamente passeggere e quindi dopo un certo periodo di tempo è nuovamente possibile portare a termine la prestazione. Qualora, però, tale impossibilità dovesse durare un tempo eccessivamente lungo o tale da fare perdere interesse al creditore, allora l’obbligazione sarà da considerarsi estinta. Ciò significa che la palestra (o il centro sportivo) potrebbe allungare il periodo dell’abbonamento senza chiedere un prezzo aggiuntivo in modo da permettere al cliente di recuperare i mesi di chiusura. In questo caso il cliente per ottenere la restituzione dell’abbonamento pagato dovrebbe affermare e dimostrare di non avere più interesse a usufruire della palestra (magari perché l’iscrizione era avvenuta in quella parte dell’anno proprio per mettersi in forma in vista dell’estate e di un impegno sportivo).
Al nostro caso potrebbe però anche applicarsi l’art. 1464 del codice civile che riguarda il caso in cui la prestazione è diventata impossibile in parte. È infatti possibile sostenere che il cliente ha sottoscritto l’abbonamento annuale ed in relazione ad alcuni mesi (da marzo 2020) l’utilizzo è divenuto impossibile. Si tratterebbe quindi di impossibilità parziale della prestazione (per alcuni mesi la palestra è stata aperta e per altri no) ed in base all’art. 1464 del codice civile il cliente avrebbe diritto alla riduzione del prezzo, ossia alla restituzione di quanto pagato in anticipo per i mesi nei quali la palestra o il centro sportivo sono stati chiusi.
In conclusione: è possibile ottenere il rimborso dalla palestra, dalla piscina o dal centro sportivo?
È certamente vero che il cliente non può essere tenuto a pagare per il periodo in cui il centro sportivo è stato chiuso a causa del Covid 19. Però a seconda della norma che si ritiene applicabile avremo conseguenze differenti:
1- considerando la prestazione come parzialmente impossibile ci sarà una restituzione del prezzo pagato per i mesi di chiusura (art. 1464 c.c.),
2- considerandola invece impossibile solo temporaneamente la palestra o il centro sportivo potranno prolungare la durata dell’abbonamento per permettere al cliente di recuperare i mesi di chiusura (art. 1256 c.c.). In questo caso se il cliente vorrà invece ottenere comunque la restituzione di quanto pagato dovrà dimostrare di non avere più interesse ad usufruire successivamente della palestra, per esempio sostenendo che l’iscrizione era avvenuta esclusivamente in vista dell’estate.
Tra queste due ipotesi la prima appare più convincente in quanto è probabile che l’abbonamento abbia una data di inizio e una data di fine e quindi la chiusura della palestra a causa del Covid-19 per alcuni mesi determina una impossibilità parziale della prestazione senza possibilità di recupero successivo e con diritto alla restituzione di quanto pagato in anticipo (in proporzione ai mesi di chiusura). Il tutto salvo diverso accordo tra le parti che possono invece decidere di prolungare l’abbonamento oltre la sua data originale.
È diverso il caso degli abbonamenti ad ingressi, che prevedono una quantità determinata di accessi possibili durante tutto l’anno. In questo caso l’opportunità di invocare l’impossibilità della prestazione è più limitata in quanto è sempre possibile usufruire di tali accessi una volta cessata l’emergenza coronavirus. Ma anche in questo caso rimane la possibilità per il cliente di evidenziare di non avere più interesse ad usufruire dell’abbonamento.
In ogni caso, è sempre necessario valutare attentamente il caso concreto in modo da identificare la disciplina normativa più consona alla situazione specifica e quindi al caso dell’abbonamento annuale, dell’abbonamento trimestrale o dell’abbonamento mensile. Inoltre, può essere di sicuro utile, conveniente ed auspicabile un tentativo di accordo con la gestione dell’impianto al fine di raggiungere soluzioni alternative che soddisfino entrambe le parti: il cliente, che potrebbe voler proseguire gli allenamenti, ma non vorrebbe aver speso inutilmente i suoi soldi, e la palestra (o la piscina o il centro sportivo), che subirebbe di certo una perdita economica se dovesse rimborsare tutti gli abbonati.
Avv. Giacomo Berrino
Dott. Francesco Pesce