
Le misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi hanno colpito numerosi settori. Sono state chiuse diverse attività quali ad esempio ristoranti, cinema, scuole, e molte altre. Tutto ciò al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, evitando assembramenti di persone ed occasioni di contagio.
Peraltro, non si conoscono ancora le modalità e i tempi secondo i quali le diverse attività potranno riaprire senza rischi.
Per fare fronte a questa problematica le scuole si sono adoperate mettendo a disposizione degli studenti metodi alternativi di insegnamento a distanza con strumenti telematici. Questa soluzione però è decisamente meno praticabile per le scuole materne e gli asili nido, perché essi sono caratterizzati da un rapporto più personale e materiale tra educatori e bambini, e l’utilità maggiore è proprio quella di accudire i bambini e farli interagire tra loro, attività non praticabili “a distanza”.
Bisogna pagare le rette per i mesi in cui l’asilo è stato chiuso?
Cosa succede alle rette degli asili già pagate?
La questione in esame riguarda essenzialmente il concetto giuridico di “impossibilità sopravvenuta”, disciplinato dagli articoli 1256, 1463 e 1464 del Codice Civile. Di base, l’impossibilità della prestazione determina la risoluzione del contratto e quindi il venir meno delle obbligazioni. Ciò significa che se la prestazione dell’asilo nido o della scuola materna è divenuta impossibile, l’asilo non potrà chiedere il pagamento del prezzo e dovrà restituire la retta eventualmente già incassato.
Generalmente però il contratto tra i genitori e l’asilo ha durata annuale e quindi occorre operare una distinzione tra impossibilità totale e parziale: nel primo caso non è in alcun modo eseguibile la prestazione, mentre nel secondo è possibile adempiere, ma solo in parte.
Il servizio principale degli asili nido e delle scuole materne è quello di prendersi cura dei bambini, di farli interagire tra loro, giocare ed educarli, permettendo al contempo ai genitori di svolgere regolarmente le loro attività lavorative. Tutto ciò è inesorabilmente venuto a mancare con il “lockdown” in relazione ad alcuni mesi dell’anno scolastico. Se il contratto con l’asilo ha una durata annuale, la fattispecie è inquadrabile nella sfera dell’impossibilità parziale della prestazione. Per alcuni mesi il rapporto contrattuale si è svolto regolarmente ma successivamente è divenuta impossibile la prestazione dell’asilo.
Si ritiene che si tratti proprio di impossibilità parziale e non di impossibilità temporanea (art. 1256 c.c.) che, al contrario, permetterebbe all’asilo di recuperare successivamente le prestazioni non eseguite. Questo perché l’accordo con i genitori era riferito ad un preciso periodo di tempo (ad esempio da settembre a giugno) ed in relazione a una parte di questo periodo (da marzo in poi) la prestazione è definitivamente impossibile.
Trattandosi di impossibilità parziale della prestazione si applica l’articolo 1464 c.c. in base al quale se la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile, allora l’altra ha diritto ad una riduzione proporzionata della controprestazione, oppure a recedere dal contratto qualora non abbia interesse ad un adempimento non completo. Perciò, nel nostro caso, le famiglie potrebbero non pagare la retta per i mesi di chiusura dell’asilo durante i quali non è stato erogato il servizio, oppure chiedere il rimborso della retta già pagata (in proporzione).
Un’altra conseguenza della impossibilità sopravvenuta (parziale) sta nel fatto che il cliente non può chiedere i danni derivanti dalla mancata prestazione dell’asilo. Ciò, ovviamente, perché la causa della chiusura è esterna alla sfera della gestione dell’asilo, ma deriva, appunto, da una causa sopravvenuta. La pandemia e le connesse misure adottate dal governo sono, infatti, eventi del tutto esterni alla responsabilità degli asili.
Vi sono dei casi in cui le scuole materne hanno adottato delle soluzioni alternative, come ad esempio delle lezioni telematiche a distanza. In questo caso abbiamo anche per i mesi di chiusura un parziale adempimento da parte dell’asilo perché la prestazione didattica è stata in parte svolta pur rimanendo impossibili le altre. In tal caso quindi l’asilo potrebbe richiedere il pagamento di una parte del prezzo anche in relazione ai mesi di chiusura ma i clienti potrebbero comunicare di non avere interesse all’adempimento parziale e quindi rinunciare del tutto alla prestazione dell’asilo e non pagare alcun prezzo per i mesi di chiusura. Ciò può avvenire, per esempio, quando i genitori hanno scelto di mandare i bambini all’asilo al solo fine di affidarli alle cure della maestra potendo così andare a lavorare o svolgere altra attività. Se invece i genitori scelgono di usufruire delle lezioni a distanza, allora saranno obbligati a pagare un prezzo (seppur ridotto) anche per i mesi di chiusura dell’asilo.
In ogni caso, è sempre consigliabile un tentativo di accordo con gli istituti (asili nido o scuole materne) al fine di ottenere soluzioni alternative che soddisfino tutte le parti, come ad esempio una riduzione della retta, oppure uno sconto per l’anno successivo.
Avv. Giacomo Berrino
Dott. Francesco Pesce